Antiriciclaggio – Prestatori di gioco
Le disposizioni sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.
Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:
- gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
- Gestione di case da gioco;
- Offerta di giochi e scommesse con vincite in denaro attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione (anche in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato);
- Offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro su rete fisica (in presenza delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato).
- Gioco del Lotto;
- Lotterie ad Estrazione Istantanea;
- Lotterie ad Estrazione Differita;
- Concorsi Pronostici.