ITALIAOGGI – 9 Novembre 2021
La rotazione del personale è una fondamentale misura di prevenzione della corruzione. Anche nelle Asl. Nello specifico, la rotazione c.d. “ordinaria”, introdotta dall’art. 1, comma 5, lett. b), della legge 190/2012, è una delle misure organizzative che le amministrazioni hanno a disposizione proprio come misura di prevenzione della corruzione, e punta, attraverso la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione, a evitare, in via preventiva, il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa. Ma per molte pubbliche amministrazioni tutto ciò è ancora lettera morta, nonostante l’apparato di prevenzione alla corruzione lo preveda già da quasi due lustri. A sottolinearlo è l’Authority anticorruzione: rispondendo a una richiesta da parte di un Asl, con recente raccomandazione (atto del presidente 21 ottobre 2021-Uvmact prot. n. 76320), l’Anac ha tenuto a sottolineare che la misura della rotazione costituisce una fondamentale misura di prevenzione della corruzione. E che il principio che essa fissa “deve essere un obiettivo effettivo, documentabile e verificabile” delle aziende sanitarie.
Secondo Anac è necessaria nelle Asl una graduale programmazione della misura di rotazione del personale nei tempi e nelle modalità che rendano praticabile tale misura all’interno dell’organizzazione sanitaria. Sottolinea ancora che la rotazione deve essere utilizzata come strumento ordinario di organizzazione e impiego ottimale delle risorse umane, con lo scopo di limitare il consolidarsi di relazioni che possa alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione”.
Sottolinea ancora l’Anac, per il personale medico, inquadrato nel ruolo dirigente, le posizioni di maggiore criticità potrebbero essere quelle relative alla direzione di unità operative complesse, a valenza dipartimentale e dipartimenti.
Le posizioni di Capo dipartimento (funzioni prevalentemente gestionali), devono essere assegnate per concorso, seppure la scelta avvenga all’interno di una rosa di idonei: poiché sotto il profilo del requisito soggettivo l’incarico di Capo dipartimento deve essere conferito ad un Dirigente di UOC tra quelli afferenti al dipartimento, è possibile ritenere che tutti i dirigenti di quel dipartimento siano potenzialmente suscettibili di ricoprire a rotazione l’incarico. Altra ipotesi potrebbe essere quella di una rotazione a livello dei dipartimenti di uno stesso territorio, ad esempio provinciale”.
“Nel caso ci siano più presidi”, spiega Anac, “i direttori di distretto e i direttori medici di presidio, svolgendo funzioni prevalentemente gestionali e meno clinico-assistenziali, potrebbero essere potenzialmente assoggettabili al processo di rotazione”. Sostanzialmente dall’Anac arriva una sollecitazione alle Asl ad attivare tutte le misure possibili (soprattutto in previsione del fiume di denaro che giungerà a breve attraverso il Pnrr).
DOPPIA ROTAZIONE – Oltre alla rotazione ordinaria, la legge disciplina anche la c.d. “straordinaria” che si adotta invece come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti, ed è prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, che prevede la valutazione dell’amministrazione in merito alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, con il fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione.
Avv. Prof. Emanuele Fisicaro
Presidente Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance