PUBBLICATO IL PARERE DELLA BCE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÁ. STRUMENTO PER GARANTIRE PARITÀ DI CONDIZIONI AGLI OPERATORI.

In data 9 febbraio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il parere dalla Banca Centrale Europea (BCE) del 30 novembre 2021 relativo alla proposta di regolamento della Commissione europea per estendere gli obblighi in materia di tracciabilità ai trasferimenti di cripto-attività.

L’iniziativa, che fa parte del pacchetto di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo promosso dalla Commissione al fine di rafforzare il quadro normativo antiriciclaggio nell’area UE, è accolta con favore dalla BCE, che evidenzia che i trasferimenti di cripto-attività sono soggetti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo simili a quelli dei trasferimenti elettronici di fondi, sicché i prestatori di servizi di cripto-attività dovrebbero essere soggetti allo stesso livello di obblighi AML/CFT degli altri soggetti obbligati.

Secondo la BCE, la proposta di regolamento garantisce parità di condizioni ai prestatori di servizi di cripto-attività ed allinea il quadro giuridico dell’Unione alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Come osservato dalla Commissione, finora i trasferimenti di attività virtuali sono rimasti aldi fuori dell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione in materia di servizi finanziari, esponendo i detentori di cripto-attività a rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, poiché i flussi di denaro illecito possono essere effettuati mediante trasferimenti di cripto-attività e possono minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario.

La Banca centrale europea sottolinea che, ai fini di un’effettiva attenuazione dei rischi di AML/CFT, la proposta di regolamento dovrebbe essere chiarita per evitare qualsiasi dubbio circa la copertura delle transazioni tra portafogli ospitati e non ospitati, con la conseguenza che devono essere raccolte e archiviate esattamente le stesse informazioni utilizzate per gli altri trasferimenti di cripto-attività. Inoltre, anche gli sviluppi del mercato e le attività di riciclaggio di denaro che coinvolgono cripto-attività senza il ricorso a prestatori di servizi o in scambi tra pari decentrati dovrebbero essere monitorati attentamente dalla Commissione e dalle autorità nazionali competenti.

Ulteriori misure legislative, se del caso, dovrebbero essere proposte qualora si osservi un aumento significativo dei volumi delle operazioni e un maggiore utilizzo di tali attività per attività illecite in questo segmento.

La BCE indica inoltre che l’allineamento della data di applicazione della proposta di regolamento a quella della proposta di regolamento MiCA sarebbe utile dal punto di vista della stabilità sistemica e finanziaria al fine di garantire che la proposta di regolamento si applichi ai trasferimenti di cripto-attività quanto prima, anziché attendere l’entrata in funzione del resto del pacchetto antiriciclaggio.

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