Vendere gioielli rubati è autoriciclaggio. Secondo la Corte di Cassazione, alla luce della motivazione della sentenza n. 36180/2021, depositato a maggio del 2022, l’attività di vendita di gioielli rubati costituirebbe una condotta di «impiego in attività economiche» pacificamente riconducibile al reato di autoriciclaggio. Nel merito, il Tribunale per il riesame delle misure cautelari confermava l’ordinanza che aveva applicato all’indagata la misura cautelare della custodia in carcere, escludendo, tuttavia, la gravità indiziaria riguardo al delitto di autoriciclaggio.
Leggi tutto l’articolo del Presidente CSEAC, Prof. Avv. Emanuele Fisicaro.