Antiriciclaggio – Commercio metalli preziosi
Le disposizioni sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.
Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:
gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7.
Gli obblighi antiriciclaggio sorgono in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale che consiste nello svolgimento di un operazione avente ad oggetto oro da investimento e/o materiale d’oro ad uso industriale, ovvero all’atto dell’esecuzione di un’operazione occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro.
Gli operatori che esercitano l’attività di compro oro sono soggetti al rispetto di tutti gli obblighi antiriciclaggio compro oro, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione.