Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Oggetto: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 – Supplemento
Ordinario, n. 268 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose
e di finanziamento del terrorismo.

Considerazioni generali
Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito Decreto), pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007– Supplemento
Ordinario, n. 268, ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1 agosto 2006, recante
misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri
tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per
l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala
molto limitata.

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Il Decreto entrerà in vigore al termine della normale vacatio legis, quindi il 29 dicembre 2007.
Riteniamo opportuno fornire ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva di cui agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14, alcune precisazioni, concordate con la Banca d’Italia, l’Ufficio italiano dei cambi e la Guardia di Finanza, sulla portata dell’art. 66, comma 1, che mantiene in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del Decreto.
Si tratta:
• dei decreti ministeriali n. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006 , che hanno disciplinato gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, degli intermediari finanziari e degli operatori non finanziari in attuazione dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004;
• dei tre provvedimenti dell’U.I.C. del 24 febbraio 2006, contenenti le istruzioni tecniche per la corretta applicazione degli adempimenti di identificazione della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette;
• delle “Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette”
(c.d. “Decalogo”), emanate dalla Banca d’Italia il 12 gennaio 2001, riportanti una casistica di indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari per l’effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette;
• della circolare dell’Ufficio italiano dei cambi del 22 agosto 1997, come modificata dalla circolare del 27 febbraio 2006, recante “Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi”.
Per i suddetti provvedimenti, si evidenzia che:
1 Oltre al decreto ministeriale n. 60 in data 10 aprile 2007, che ha integrato il D.M. n. 141.
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Y per l’individuazione dei destinatari degli obblighi occorre fare riferimento unicamente ai soggetti indicati nelle varie categorie di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto;
Y per gli obblighi di identificazione e registrazione l’importo di 12.500 euro è superato dalla nuova soglia di 15.000 euro introdotta dal Decreto;
Y le “definizioni” e, in particolare, il concetto di operazioni frazionate e collegate nonché quelle di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, contenute negli artt. 1 e 2 del Decreto, sostituiscono, ove presenti, tutte quelle esistenti;
Y tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi contenuti nell’art. 18 del Decreto sono immediatamente applicabili; ne consegue che gli adempimenti d’identificazione contenuti nei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 56/2004 devono essere integrati con i nuovi adempimenti previsti nel Titolo II, Capo I, del Decreto;
Y viene meno la distinzione formale tra le tre forme di identificazione – diretta, indiretta e a distanza – prevista dai decreti ministeriali n. 141,
142 e 143 del 3 febbraio 2006 pur essendo confermate, sul piano contenutistico, le concrete misure di identificazione della clientela ivi previste.
Y la figura di “intermediario abilitato” delineato dal previgente sistema di prevenzione è superata, per cui ogni riferimento a tale categoria, contenuto nei provvedimenti regolamentari o nelle istruzioni dell’UIC, va ora riferito alle sole banche, a Poste Italiane S.p.A. e agli Istituti di moneta elettronica. Con riferimento agli obblighi di trasmissione dei dati aggregati, i destinatari di tale obbligo sono individuati dall’art. 40 del Decreto;
Y sono immediatamente vigenti il cd. “approccio basato sul rischio” e i criteri individuati dall’articolo 20 del Decreto per la valutazione del rischio;
Y le disposizioni in tema di profilo di rischio della clientela contenute nei provvedimenti non si pongono in conflitto con l’approccio in base al rischio di cui all’art. 20 del Decreto. La determinazione del profilo di
4 rischio del cliente sulla base di elementi oggettivi e soggettivi appare finalizzata a consentire l’individuazione di eventuali incongruenze nell’operatività del cliente attraverso una valutazione continua dell’attività da questo posta in essere. Nell’approccio in base al rischio, la classificazione della clientela in diverse categorie di rischio va inquadrata in un contesto più ampio, orientato ad un’applicazione degli obblighi di adeguata verifica con intensità diversa a seconda del profilo di rischio assegnato al cliente;
Y per la segnalazione delle operazioni sospette continuano ad applicarsi gli indicatori di anomalia attualmente vigenti ed elencati nel Decalogo della Banca d’Italia per gli intermediari finanziari e nelle istruzioni tecniche dell’UIC per i professionisti e gli operatori non finanziari. Con riguardo alle disposizioni che regolano la procedura di segnalazione delle operazioni sospette ogni riferimento all’Ufficio italiano dei Cambi (UIC) deve intendersi effettuato alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Per un maggiore comprensione, di seguito vengono indicate, relativamente ai decreti ministeriali 141, 142 e 143 nonché ai provvedimenti UIC del 24 febbraio 2006:
– le disposizioni ritenute del tutto incompatibili con la nuova normativa primaria;
– le disposizioni che continuano ad applicarsi, pur con alcune precisazioni.
Le altre disposizioni eventualmente non richiamate nella presente nota, pertanto, devono intendersi compatibili con il Decreto.
Decreto ministeriale n. 141 del 3 febbraio 2006
Sono incompatibili con il Decreto:
• le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2;
• le disposizioni che definiscono l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui all’art. 9;
• parte delle disposizioni sulle modalità di segnalazione di cui all’art. 12, commi 1 e 5.
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• la definizione di libero professionista prevista dal D.M. n. 60 del 10 aprile 2007.
Continuano ad applicarsi:
• la disposizione recante “Obblighi di identificazione” di cui all’art. 3, fermo restando:
o la nuova soglia di 15.000 euro;
o le nuove definizioni di operazione collegata e di operazione frazionata;
• la disposizione recante “Modalità d’identificazione” di cui all’art. 4, con la precisazione che:
o il riferimento normativo alla firma digitale contenuto al punto b) del comma 2 è corretto all’articolo 28 comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”.
Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 in tema di professionisti
Sono incompatibili con il Decreto:
Parte I
– le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2, primo paragrafo.
Parte II:
• la definizione di operazione frazionata, di cui all’art. 1;
• il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all’art. 5, corretto all’articolo 28 comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
– la disposizione in materia di “Identificazione a distanza” di cui all’art. 6, primo paragrafo, in quanto viene superata dalla specifica disciplina in tema di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi prevista dall’art. . 29 all’art. 35 del Decreto.
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Parte III:
– la disciplina in tema di prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, paghe e contributi, nella revisione contabile e nell’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza di cui all’art. 1, penultimo paragrafo, in quanto risulta superata già per effetto dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale del 10 aprile 2007, n. 60.
Parte IV:
• la definizione di operazione sospetta, di cui all’art. 4, primo paragrafo, in quanto superata dall’art. 41 del Decreto;
• il potere dell’UIF di sospendere temporaneamente le operazioni segnalate come sospette di cui all’art. 6, primo paragrafo, in quanto è attualmente disciplinato dall’art. 6, comma 7, lettera c), del Decreto.
Decreto ministeriale n. 142 del 3 febbraio 2006
Sono incompatibili con il Decreto:
• le disposizioni generali sulle definizioni e sui destinatari di cui agli articoli 1 e 2.
Continuano ad applicarsi:
• gli obblighi di identificazione e registrazione delle operazioni di cui all’art. 5 restano fermi, ferme restando:
o la nuova soglia di 15.000 euro;
o la nuova definizione di operazione collegata che va ad affiancarsi a quella di frazionata;
• il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all’art. 7 è corretto all’articolo 28 comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”.
Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 in tema di intermediari finanziari
Sono incompatibili con il Decreto:
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– le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2;
• la disposizione in tema di moneta elettronica di cui all’art. 6, comma 12, lettera c), in quanto risulta superata dalle nuove disposizioni in tema di moneta elettronica contenute nell’art. 25, comma 6, lettera d), del Decreto.
Titolo II:
• il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all’art. 4, lettera c), è corretto all’articolo 28 comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
• la disposizione in materia di “Identificazione a distanza” di cui all’art. 5, comma 6, in quanto superata dalla specifica disciplina in tema di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi prevista dall’art. 29 all’art. 35 del Decreto.
Titolo IV:
• la disposizione in tema di società fiduciarie di cui all’art. 1, comma 8, in quanto superata dalla circostanza che nel nuovo assetto le operazioni effettuate dagli intermediari finanziari di cui all’art. 11, comma 1 e comma 2, lettere b) e c), con le fiduciarie devono essere registrate.
Titolo VI
• la disposizione in materia di “Archivio Unico Informatico” di cui all’art. 1, comma 2, in quanto superata dall’art. 11 del Decreto.
Decreto ministeriale n. 143 del 3 febbraio 2006
Sono incompatibili con il Decreto:
• le disposizioni generali sulle definizioni e sui destinatari, di cui agli artt. 1 e 2;
• gli obblighi di identificazione, istituzione dell’AUI e registrazione di cui all’articolo 3, comma 1, e 4 comma 4, in quanto il Decreto prevede, a carico degli operatori
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non finanziari di cui all’art. 10, comma 2, il solo obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
• le specifiche disposizioni dettate in tema di identificazione e registrazione per coloro che esercitino attività di “Commercio di cose antiche e esercizio di case d’asta o gallerie d’arte”, “Commercio di oro e di oggetti preziosi” e di “Gestione di case da gioco” di cui, rispettivamente, agli artt. 13, 14 e 15, in quanto superate dal Decreto che ha previsto per gli operatori di cui all’art. 10, comma 2, unicamente l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta;
• il regime di registrazione e di conservazione dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 16 e 17, rispettivamente, a carico dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, in quanto superato dal nuovo regime previsto dall’art. 36, comma 4, del Decreto che impone l’obbligo di inoltrare, entro trenta giorni, all’intermediario di riferimento i dati da registrare.
Continuano ad applicarsi:
– gli obblighi di identificazione, istituzione dell’AUI e registrazione di cui all’articolo 3, ad eccezione del comma 1, , ferma restando l’introduzione della nuova soglia di
15.000 euro e della nuova definizione di operazione collegata che va ad affiancarsi a quella di frazionata;
• le disposizioni in tema di “Modalità di registrazione”, “Protezione dei dati e delle informazioni” e di “Archivio unico” di cui, rispettivamente, agli articoli 7, 8 e 9, limitatamente a quei soggetti che optano per l’utilizzo dell’archivio unico informatico.
Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 in tema di operatori non finanziari
Sono incompatibili con il Decreto:
Parte I
– le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2.
Parte II
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• la disposizione in tema di identificazione di cui all’art. 2, l’ultimo paragrafo in quanto è da intendersi superata dalla specifica disciplina dettata in tema di identificazione semplificata dall’art. 25, comma 1, del Decreto.
• il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all’art. 4, lettera c), è corretto all’articolo 28 comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
• la disposizione in materia di “Identificazione a distanza” di cui all’art. 6, primo paragrafo, in quanto viene superata dalla specifica disciplina in tema di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi prevista dall’ art. 29 all’art. 35 del Decreto.
Parte IV
• le specifiche disposizioni dettate in tema di identificazione e registrazione per coloro che esercitino attività di “Commercio di cose antiche e esercizio di case d’asta o gallerie d’arte”, “Commercio di oro e di oggetti preziosi”, “Gestione di case da gioco”, “Mediazione creditizia” e “Agenzia in attività finanziaria” di cui, rispettivamente, agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9, in quanto superate dalle disposizioni di cui agli artt. 10 ss. del Decreto. In particolare, l’art. 7 viene sostituito dall’art. 24 del Decreto e gli artt. 8 e 9 sono incompatibili con la disposizione di cui all’art. 11, comma 5, del Decreto medesimo.
Parte V
• la nozione di operazione sospetta di cui all’art. 4, primo paragrafo, in quanto superata dall’art. 41 del Decreto.
• il potere dell’UIF di sospendere temporaneamente le operazioni segnalate come sospette di cui all’art. 6, primo paragrafo, in quanto attualmente disciplinato dall’art. 6, comma 7, lettera c), del Decreto.
Continuano ad applicarsi:
Parte III
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• Le disposizioni di questa sezione solo per gli operatori che si avvalgono dell’archivio unico informatico.
IL CAPO DELLA DIREZIONE
(dott. Giuseppe Maresca)

14%
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