L’art. 49 del d.l. 77/2021 conv. in l.n 108/2021, modificando il comma 14 dell’art. 105, ha introdotto misure di garanzia a favore dei dipendenti dei subappaltatori, assicurando agli stessi un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale al proprio personale, inclusa l’applicazione dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro, nel caso in cui il subappalto abbia ad oggetto attività che coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
La norma non ha però introdotto previsioni specifiche in ordine al regime temporale di applicabilità della novella.
Secondo l’Autorità, atteso che il bando non si sottrae alla regola generale del tempus regit actum, lo stesso è di conseguenza soggetto alla disciplina ratione temporis vigente al momento della sua pubblicazione, così come di recente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 2521/2021).
Pertanto, almeno in via generale, l’ANAC ritiene che le novelle intervenute in tema di contratti pubblici non possono trovare applicazione con riguardo alle gare già bandite o ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle stesse. Al contrario, le modifiche introdotte dall’art. 49 del d.l. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021, all’art. 105, comma 14, del Codice, si applicano ai contratti di subappalto relativi alle procedure di gara avviate dopo l’entrata in vigore del predetto decreto.