Le comunicazioni oggettive, che nel corso dell’anno hanno riguardato 43 milioni di operazioni in contante per un importo complessivo di 225 miliardi di euro, stanno confermando la loro particolare utilità per l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette che, in oltre la metà dei casi, trovano raccordi e, quindi, possibilità di ampliamento del quadro di analisi nella base dati delle comunicazioni.
Gli illeciti fiscali si confermano una delle tipologie operative prevalenti nell’ambito delle SOS. Difatti, essi rappresentano il 16,8 per cento sul totale delle segnalazioni. In particolare, le fattispecie più ricorrenti sono le frodi nelle fatturazioni. Queste ultime da sole incidono per oltre il 25 per cento sulla categoria di segnalazioni.
Mentre invece le segnalazioni riconducibili a contesti di criminalità organizzata si sono mantenute intorno al 16 per cento di quelle complessive. Il ricorso a forme tecniche, strutture imprenditoriali e istituti giuridici comuni a qualsiasi tipo di attività illecita continua a rendere non agevole, sotto il profilo oggettivo, l’individuazione del riciclaggio realizzato per conto delle organizzazioni mafiose.
Inoltre sono risultate in notevole crescita le segnalazioni connesse all’utilizzo di valute virtuali, che hanno formato oggetto di circa 3.500 segnalazioni, di cui 326 inoltrate da operatori specializzati del comparto. In un significativo numero di segnalazioni (quasi 4.200) è emersa la presenza di persone politicamente esposte. Altro aspetto che emerge dalla relazione riguarda i sospetti di fenomeni corruttivi e di appropriazione di fondi pubblici. Queste condotte continuano a rappresentare una componente di rilievo delle operazioni segnalate, ancor più in seguito all’attuazione delle misure emergenziali di contrasto alla pandemia.
Occorre evidenziare che, dai lavori dell’UIF, è emerso che l’incremento di illeciti particolarmente odiosi connessi alla pandemia, insieme all’opportunità di consentire un rapido intervento dell’Autorità competente, abbia indotto l’Unità ad adottare, d’intesa con gli Organi investigativi, modalità specifiche per la tempestiva intercettazione, tracciamento e censimento delle relative segnalazioni. In merito, nel 2021 le segnalazioni sono state 5.365 contro le 2.197 dell’anno precedente.
Dalla lettura della relazione si rileva inoltre che sono aumentate le condotte di potenziale abuso degli interventi a sostegno dell’economia previsti dalla normativa emergenziale.
L’operatività anomala connessa ai finanziamenti garantiti dallo Stato e alle altre misure di sostegno alle imprese si è manifestata sia con condotte fraudolente in fase di richiesta sia con utilizzi impropri delle provvidenze, non rispettosi dei vincoli di destinazione previsti ovvero diversi dalle finalità di impiego dichiarate dai beneficiari. Mentre invece sono state ricorrenti le SOS che hanno riguardato la cessione dei crediti fiscali collegati alle misure di rilancio. Per queste tipologie di illeciti hanno riguardato l’incoerenza del profilo soggettivo o economico-finanziario del cedente rispetto ai presupposti e all’importo del credito ceduto nonché alla destinazione dei fondi trasferiti, elementi che avrebbero dovuto anche indurre a dubitare della stessa esistenza dei crediti.
Dai numeri elencati e illustrati emerge in maniera chiara, a parere di chi scrive, che non sia possibile determinare il grado di incidenza del sistema di prevenzione disciplinato dal decreto legislativo 231 del 2007. Ciò è confermato dalla circostanza per cui, nonostante si registri un numero così cospicuo di segnalazioni di operazioni sospette, di fatto, si hanno numeri estremamente ridotti di procedimenti penali che riguardano reati presupposto del riciclaggio e la fattispecie stessa di reato di riciclaggio di denaro. A fronte dei numeri testé indicati, gli adempimenti antiriciclaggio a carico dei destinatari sono aumentati in via esponenziale. Sarebbe auspicabile mutuare il sistema francese ove, i Cugini d’Oltralpe, raggiungono gli stessi numeri di segnalazioni senza tuttavia stressare con sanzioni particolarmente pesanti da 30.000 a 300.000 mila euro i destinatari della legge antiriciclaggio.
Il monitoraggio: Il provvedimento e le comunicazioni oltre i 10mila euro
I destinatari del provvedimento del 28.3.2019 dell’Unità di Informazione Finanziaria hanno l’obbligo di inviare a tale istituzione, con cadenza mensile, una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
La comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. n. 231/2007 quando l’operazione stessa:
- Non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta.
- Non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.