WHISTLEBLOWING: ATTUATA LA DIRETTIVA UE. TUTELE ANCHE NEL SETTORE PRIVATO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. Direttiva Whistleblowing).

Con la direttiva l’Unione ha inteso porre rimedio alle difformità esistenti nelle legislazioni degli Stati membri in materia di protezione degli informatori, anche in considerazione del differente trattamento del whistleblower nel settore pubblico e nel settore privato in alcuni ordinamenti nazionali. Per tale ragione la direttiva mira ad introdurre norme minime comuni atte a garantire una protezione efficace degli informatori.

In Italia, la tutela del whistleblower nel settore pubblico risale alla Legge n. 90 del 2012 (c.d. legge Severino), che ha introdotto nel Decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l’articolo 54-bis sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. La norma stabilisce che il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’ordinamento italiano non prevedeva una norma simile per la tutela dell’informatore che segnala condotte illecite nel settore privato.

Nel settore privato, invece, la tutela degli informatori è stata sinora legata all’adozione, all’interno dell’Ente, di un Modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo 231 del 2001.

Con il decreto legislativo n. 24 del 2023, che ha dato attuazione alla direttiva sul whistleblowing, il quadro normativo nazionale si allinea finalmente alla disciplina dettata dal legislatore eurounionale. Il decreto prevede infatti misure di protezione per coloro che segnalano illeciti di cui siano venuti a conoscenza, in un contesto lavorativo pubblico o privato, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti, anche non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai c.d. facilitatori, ovverosia il soggetto che ha assistito l’informatore nel processo di segnalazione; ai colleghi, ai parenti o agli affetti stabili di chi ha segnalato.

Per quanto concerne il canale di segnalazione, in primo luogo i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona   comunque menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In secondo luogo, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC o in forma scritta o orale o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza.

È inoltre istituto presso ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno (informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni) e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

 

Anzitutto è previsto l’obbligo, per le Società, di istituire un canale di segnalazione interno, con un richiamo espresso, seppur generico, all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Infine, il decreto prevede un quadro sanzionatorio costituito da sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall’ANAC.

Le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Tuttavia, per i soggetti del settore privato che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a duecentoquarantanove, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

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